Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro
Art. 4 (Convenzione 115)
Le attivita' indicate all'art. 2 devono essere organizzate ed eseguite in modo da assicurare la protezione prevista dalla presente parte della convenzione.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
