L'autorita' competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori direttamente interessate, se esistono, puo' escludere dall'applicazione di tutte o di alcune disposizioni della presente convenzione determinate categorie di aziende, istituzioni, amministrazioni o servizi considerati nell'art. 1, quando le circostanze e le condizioni d'impiego siano tali da rendere non conveniente l'applicazione di tutte o di alcune delle predette disposizioni.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
