Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro
Art. 5 (Convenzione 115)
Deve essere compiuto ogni sforzo per ridurre al piu' basso livello possibile l'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti, cosi' come deve essere evitata, da tutte le parti interessate, ogni esposizione inutile.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
