Allo scopo di assicurare la protezione delle zone e dei residui archeologici, ogni Parte Contraente si impegna ad adottare, per quanto possibile, le misure necessarie a:

  • a)delimitare e proteggere luoghi e zone di interesse archeologico;
  • b)creare delle riserve per la conservazione delle testimonianze materiali oggetto di scavi delle future generazioni di archeologi.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;202~art2 · fonte su Normattiva