[1]1. Ogni Stato membro potra' consentire una deroga temporanea alle disposizioni dell'art. 6.

[2]2. Le condizioni e la durata di tale deroga, che non potra' eccedere i tre anni dalla data di entrata in vigore, per lo Stato membro, della presente convenzione, saranno determinate dalla legislazione nazionale o disposte con altri provvedimenti altrettanto efficaci.

[3]3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la autorita' competente consultera' le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-119-art9 · fonte su Normattiva