[1]1. L'utilizzazione di macchine, di cui un qualunque elemento pericoloso, comprese le parti lavoratrici (zona di lavoro), sia sprovvisto di idonei dispositivi protettivi, dev'essere vietata dalla legislazione nazionale o impedita da provvedimenti altrettanto efficaci. Qualora la presente disposizione non possa essere pienamente osservata senza completamente impedire l'utilizzazione della macchina, essa dovra' quanto meno applicarsi nella misura compatibile con detta utilizzazione.

[2]2. Le macchine devono essere protette in modo che sia assicurato il rispetto della regolamentazione e delle norme nazionali sulla sicurezza e igiene del lavoro.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-119-art6 · fonte su Normattiva