Art. 2 (Convenzione 119)
[1]1. La vendita e l'affitto di macchine i cui elementi pericolosi indicati ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo siano sprovvisti di idonei dispositivi di protezione, devono essere vietati dalla legislazione nazionale o impediti da misure altrettanto efficaci.
[2]2. Ogni altra forma di cessione, nonche' l'esposizione di macchine, i cui elementi pericolosi indicati ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, siano sprovvisti di idonei dispositivi di protezione debbono, nella misura determinata dall'autorita' competente, essere vietate dalla legislazione nazionale o impedite da misure altrettanto efficaci. Tuttavia, l'asportazione provvisoria, durante l'esposizione di una macchina, dei dispositivi di protezione a fini dimostrativi, non sara' considerata infrazione al presente paragrafo, sempreche' vengano prese idonee precauzioni al fine di proteggere le persone da possibili rischi.
[3]3. Tutti i bulloni, viti d'arresto e chiavette, nonche' ogni altra parte saliente su parti mobili delle macchine indicata dall'autorita' competente e che possa ugualmente presentare, in movimento, pericoli per le persone che vengano a contatto con dette parti, debbono essere progettati, alloggiati o protetti in modo da prevenire tali pericoli.
[4]4. Tutti i volani, ingranaggi, coni o cilindri di frizione, camme, pulegge, cinghie, catene, pignoni, viti senza fine, bielle, guide e scanalature a coulisse, nonche' in quanto indicati dall'autorita' competente gli alberi, comprese le loro estremita' ed altri organi di trasmissione che possano ugualmente presentare, in movimento, pericoli per le persone che vengano a contatto con detti elementi, devono essere progettati o protetti in modo da prevenire tali pericoli. I comandi delle macchine debbono essere progettati o protetti in modo da prevenire ogni pericolo.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
