Art. 5 (Convenzione 119)
[1]1. Ogni Stato membro potra' consentire una deroga temporanea alle disposizioni dell'art. 2.
[2]2. Le condizioni e la durata di tale deroga, che non potra' eccedere i tre anni dalla data di entrata in vigore, per lo Stato membro, della presente convenzione, saranno determinate dalla legislazione nazionale o disposte con altri provvedimenti altrettanto efficaci.
[3]3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'autorita' competente consultera' le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, nonche', occorrendo, quelle dei fabbricanti.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
