[1]1. Ogni Stato membro potra' consentire una deroga temporanea alle disposizioni dell'art. 2.

[2]2. Le condizioni e la durata di tale deroga, che non potra' eccedere i tre anni dalla data di entrata in vigore, per lo Stato membro, della presente convenzione, saranno determinate dalla legislazione nazionale o disposte con altri provvedimenti altrettanto efficaci.

[3]3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'autorita' competente consultera' le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, nonche', occorrendo, quelle dei fabbricanti.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-119-art5 · fonte su Normattiva