Ogni Stato membro dovra', con metodi adatti alle condizioni del paese e nella misura in cui esse lo permettono:

  • a)determinare e rivedere regolarmente nel quadro di una politica economica e sociale coordinata le misure da adottare al fine di raggiungere gli obiettivi indicati all'art. 1;
  • b)prendere le disposizioni che potrebbero essere richieste per l'applicazione di tali misure, ivi compresa, se necessario, la elaborazione dei programmi.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-122-art2 · fonte su Normattiva