Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro
Art. 2 (Convenzione 122)
Ogni Stato membro dovra', con metodi adatti alle condizioni del paese e nella misura in cui esse lo permettono:
- a)determinare e rivedere regolarmente nel quadro di una politica economica e sociale coordinata le misure da adottare al fine di raggiungere gli obiettivi indicati all'art. 1;
- b)prendere le disposizioni che potrebbero essere richieste per l'applicazione di tali misure, ivi compresa, se necessario, la elaborazione dei programmi.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
