Nell'applicazione della presente convenzione, i rappresentanti degli ambienti interessati alle misure da adottare, ed in particolare i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovranno essere consultati in merito alle politiche dell'impiego, in modo da tenere pienamente conto della loro esperienza e della loro opinione, e affinche' collaborino pienamente alla elaborazione di dette politiche e portino il proprio ausilio per ottenere adesioni in favore di queste ultime.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-122-art3 · fonte su Normattiva