[1]1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione delle ratifiche e delle denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.

[2]2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verra' comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data in cui

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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