Art. 8 (Convenzione 123)
[1]1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni dalla sua entrata in vigore iniziale, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avra' nessun effetto se non dopo un anno che e' stata registrata.
[2]2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che nel periodo di un anno dopo la scadenza dei dieci anni menzionati al paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo sara' vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni e in seguito, potra' denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
