Art. 5 (Convenzione 124)
L'autorita' competente di ciascun paese e' tenuta a consultare le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate prima di determinare la politica generale di applicazione della presente convenzione e prima di adottare una regolamentazione destinata ad attuarla.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
