[1]1. Ogni misura necessaria, compresa l'adozione di sanzioni appropriate, deve essere presa dall'autorita' competente per assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente convenzione.

[2]2. Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione si impegna a disporre di un sistema di ispezione appropriato per sorvegliare l'applicazione delle disposizioni della convenzione o a verificare che una ispezione appropriata sia effettuata.

[3]3. La legislazione nazionale deve determinare le persone incaricate di assicurare l'esecuzione delle disposizioni della presente convenzione.

[4]4. Il datore di lavoro deve avere dei registri che saranno a disposizione degli ispettori e che indicheranno per ciascuna persona minore di 21 anni impiegata o che lavora sotto terra:

  • a)la data di nascita, debitamente certificata nella misura del possibile;
  • b)le indicazioni sulla natura dei compiti;
  • c)un certificato attestante l'attitudine all'impiego ma che non fornisca alcuna indicazione d'ordine medico.

[5]5. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori, su loro domanda, le informazioni di cui al paragrafo 4.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-124-art4 · fonte su Normattiva