Art. 4 (Convenzione 124)
[1]1. Ogni misura necessaria, compresa l'adozione di sanzioni appropriate, deve essere presa dall'autorita' competente per assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente convenzione.
[2]2. Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione si impegna a disporre di un sistema di ispezione appropriato per sorvegliare l'applicazione delle disposizioni della convenzione o a verificare che una ispezione appropriata sia effettuata.
[3]3. La legislazione nazionale deve determinare le persone incaricate di assicurare l'esecuzione delle disposizioni della presente convenzione.
[4]4. Il datore di lavoro deve avere dei registri che saranno a disposizione degli ispettori e che indicheranno per ciascuna persona minore di 21 anni impiegata o che lavora sotto terra:
- a)la data di nascita, debitamente certificata nella misura del possibile;
- b)le indicazioni sulla natura dei compiti;
- c)un certificato attestante l'attitudine all'impiego ma che non fornisca alcuna indicazione d'ordine medico.
[5]5. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori, su loro domanda, le informazioni di cui al paragrafo 4.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
