Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro
Art. 6 (Convenzione 127)
Al fine di limitare o di facilitare il trasporto manuale di carichi saranno utilizzati, in tutta la misura possibile, mezzi tecnici appropriati.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
