Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 91, 99, 103, 112, 115, 119, 120, 122, 123, 124 e 127 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro
Art. 3 (Convenzione 127)
Il trasporto manuale, da parte di un lavoratore, di carichi il cui peso potrebbe compromettere la sua salute o la sua sicurezza non deve essere ne' richiesto ne' ammesso.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
