Art. 5 (Convenzione 127)
Ciascuno Stato membro adottera' le misure necessarie affinche' ogni lavoratore addetto al trasporto manuale di carichi diversi da quelli leggeri riceva, prima di esservi adibito, una formazione soddisfacente relativamente ai metodi di lavoro da utilizzare, al fine di salvaguardare la salute e di evitare gli infortuni.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
