Art. 7 (Convenzione 127)
[1]1. L'impiego di donne e di giovani lavoratori al trasporto manuale di carichi diversi da quelli leggeri sara' limitato.
[2]2. Qualora donne e giovani lavoratori siano adibiti al trasporto manuale di carichi, il peso massimo di tali carichi dovra' essere nettamente inferiore a quello ammesso per gli uomini.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
