[1]1. L'impiego di donne e di giovani lavoratori al trasporto manuale di carichi diversi da quelli leggeri sara' limitato.

[2]2. Qualora donne e giovani lavoratori siano adibiti al trasporto manuale di carichi, il peso massimo di tali carichi dovra' essere nettamente inferiore a quello ammesso per gli uomini.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-127-art7 · fonte su Normattiva