Art. 14 (Convenzione 91)
[1]1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia non avra' effetto che un anno dopo essere stata registrata.
[2]2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potra' denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
