Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica l'efficacia di qualsiasi legge, sentenza, consuetudine od accordo tra gli armatori e la gente di mare che assicuri condizioni piu' favorevoli di quelle previste dalla convenzione stessa.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-91-art9 · fonte su Normattiva