A bordo delle navi la cui composizione dell'equipaggio deve, senza che ne risultino discriminazioni, tener conto dell'interesse di equipaggi che abbiano pratiche religiose e sociali diverse, l'autorita' competente potra' - dopo essersi consultata con organizzazioni di armatori e/o armatori ed organizzazioni riconosciute bona fide della gente di mare, e con riserva di accordo tra le due parti - consentire deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1, 4 e 7 dell'articolo 5 e dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo 8 della presente convenzione, a condizione che non ne risulti una situazione che, nel complesso, sarebbe meno favorevole di quella che sarebbe derivata dall'applicazione della convenzione. Particolari su tutte le deroghe di tale natura verranno comunicati dallo Stato membro interessato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, il quale ne informera' gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-133-art12 · fonte su Normattiva