[1]1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' allo spirare di un periodo di dieci anni a partire dalla data dell'entrata in vigore iniziale della convenzione, denunciare la convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da questi registrata. La denuncia non avra' effetto che un anno dopo la sua registrazione.

[2]2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel periodo di un anno a partire dallo spirare del periodo di dieci anni citato nel paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facolta' di denuncia prevista al presente articolo sara' obbligato per un nuovo periodo di dieci anni e in seguito potra' denunciare la convenzione allo spirare di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-99-art10 · fonte su Normattiva