In deroga all'articolo 17, per i prodotti che figurano nell'Allegato n. 3, la Turchia opera l'allineamento della sua tariffa durante un periodo di ventidue anni, secondo le seguenti modalita': 1. Per quanto riguarda i prodotti per i quali i dazi effettivamente applicati dalla Turchia alla data della firma del presente Protocollo non si discostano piu' del 15% in piu' o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi dazi sono applicati al momento della quarta riduzione dei dazi di cui all'articolo 11. 2. Negli altri casi, la Turchia applica, al momento della quarta riduzione dei dazi di cui all'articolo 11, dazi che riducono del 20% la differenza tra l'aliquota effettivamente applicata alla data della firma del Protocollo e quella della tariffa doganale comune. 3. Questa differenza e' ridotta nuovamente del 30 e del 20% rispettivamente al momento della settima e della nona riduzione di cui all'articolo 11. 4. La tariffa doganale comune si applica integralmente alla fine del ventiduesimo anno.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art18 · fonte su Normattiva