L'allineamento della tariffa doganale della Turchia sulla tariffa doganale comune si opera durante la fase transitoria secondo le seguenti modalita', prendendo come base i dazi effettivamente applicati dalla Turchia nei confronti dei paesi terzi alla data della firma del presente Protocollo. 1. Per quanto riguarda i prodotti per i quali i dazi effettivamente applicati dalla Turchia alla data summenzionata non si discostano di oltre il 15% in piu' o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi vengono applicati un anno dopo la seconda riduzione dei dazi prevista dall'articolo 10. 2. Negli altri casi la Turchia applica, un anno dopo la seconda riduzione dei dazi prevista dall'articolo 10, dazi che riducono del 20% la differenza tra l'aliquota effettivamente applicata alla data della firma del presente Protocollo e quella della tariffa doganale comune. 3. Questa differenza e' ridotta nuovamente del 20% o all'atto della quinta e della settima riduzione dei dazi doganali previste dall'articolo 10. 4. La tariffa doganale comune si applica integralmente all'atto della decima riduzione dei dazi doganali prevista dall'articolo 10.
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
