Nel caso di un'adesione di uno Stato terzo alla Comunita', avranno luogo, in sede di Consiglio di Associazione, consultazioni adeguate per permettere che siano presi in considerazione gli interessi reciproci della Comunita' e della Turchia definiti dall'Accordo di Associazione.

Testo vigente dal 9 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864~art56 · fonte su Normattiva