Gli Stati contraenti si riservano il diritto di concludere tra di loro accordi particolari, purche' tali accordi conferiscano agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi o agli organismi di radiodiffusione diritti piu' estesi di quelli accordati dalla presente convenzione ovvero contengano altre disposizioni non contrarie a detta convenzione.
Testo vigente dal 3 gennaio 1974
