1. Ciascuno Stato contraente accordera' il trattamento nazionale agli organismi di radiodiffusione ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • a)la sede sociale dell'organismo di radiodiffusione sia situata in un altro Stato contraente;
  • b)l'emissione sia stata diffusa da una stazione emittente situata nel territorio di un altro Stato contraente. 2. Ogni Stato contraente puo', con una notificazione depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che non accordera' protezione alle emissioni se non quando la sede sociale dell'organismo di radiodiffusione sia situata in un altro Stato contraente e l'emissione sia stata diffusa da una stazione emittente situata nel territorio dello stesso Stato contraente. Questa notificazione puo' essere fatta al momento della ratifica, della accettazione o dell'adesione, ovvero in qualunque altro momento; in quest'ultimo caso, essa prendera' effetto sei mesi dopo il suo deposito.

Testo vigente dal 3 gennaio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-22;866~convenzione-art6 · fonte su Normattiva