[1]ACCORDO tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania sulla reciproca promozione e garanzia degli investimenti di capitale.
[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista di Romania, d'ora in avanti denominati come "Parti contraenti"; desiderosi di creare favorevoli condizioni per gli investimenti di capitale effettuati dagli investitori della Repubblica italiana nel territorio della Repubblica socialista di Romania e dagli investitori della Repubblica socialista di Romania nel territorio della Repubblica italiana; tenuto conto della collaborazione gia' felicemente instaurata con l'Accordo a lungo termine di collaborazione economica, industriale e tecnica tra i due Governi firmato a Roma il 22 maggio 1973; consci che la mutua garanzia degli investimenti di capitale in virtu' di accordi internazionali e' suscettibile di stimolare gli investimenti stessi; tenuto debito conto delle disposizioni dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in, Europa, ed in particolare delle disposizioni relative al capitolo sullo sviluppo della cooperazione nel campo dell'economia e di quelle intese a favorire la conclusione di specifici accordi bilaterali concernenti vari problemi di mutuo interesse; hanno convenuto quanto segue:
[3]ARTICOLO 1. (Promozione e garanzia degli investimenti di capitale).
[4]1. Ognuna delle Parti contraenti incoraggera' e creera' favorevoli condizioni per gli investimenti di capitale nel proprio territorio effettuati dagli investitori dell'altra Parte contraente. 2. Gli investimenti di capitale saranno consentiti in conformita' alle disposizioni di legge della Parte contraente nel cui territorio gli investimenti verranno effettuati e fruiranno della garanzia prevista dal presente Accordo. 3. Gli investimenti di cui al presente Accordo godranno sul territorio di ciascuna Parte contraente di ogni protezione e sicurezza.
Testo vigente dal 10 gennaio 1979
