Art. 3 (Accordo) — Ambito di applicazione personale
Salvo quanto diversamente previsto agli articoli 4 e 20, il presente Accordo si applica alle persone che si trasferiscono dall'uno all'altro Stato contraente e che sono state residenti in Austrialia, o possono far valere periodi di contribuzione in base alle leggi di sicurezza sociale italiane, nonche', quando previsto, ai familiari a carico o ai superstiti di tali persone.
Testo vigente dal 24 giugno 1988
