Salvo quanto diversamente previsto agli articoli 4 e 20, il presente Accordo si applica alle persone che si trasferiscono dall'uno all'altro Stato contraente e che sono state residenti in Austrialia, o possono far valere periodi di contribuzione in base alle leggi di sicurezza sociale italiane, nonche', quando previsto, ai familiari a carico o ai superstiti di tali persone.

Testo vigente dal 24 giugno 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-06-07;225~accordo-art3 · fonte su Normattiva