[1]Articolo IV.

[2](1) Fatto salvo quanto previsto agli articoli V, VI, VII e VIII, un lavoratore e' soggetto unicamente alla legislazione della Parte sul cui territorio svolge la sua attivita'. (2) Fatto salvo quanto previsto agli articoli V, VI, VII e VIII, qualora un lavoratore svolga la sua attivita' nello stesso periodo di tempo nel territorio di ambedue le Parti sara' soggetto esclusivamente alla legislazione della Parte nel cui territorio risiede. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, un lavoratore sara' considerato risiedere nel territorio in cui ha una dimora permanente disponibile e, se ha una dimora permanente disponibile in entrambi i territori, sara' considerato risiedere nel territorio nel quale ha il centro principale dei propri interessi.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

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urn:nir:stato:legge:1978-12-21;869~artiv · fonte su Normattiva