[1]PRESTAZIONI IN CASO DI TUBERCOLOSI
[2]Articolo XV.
[3]Qualora una persona non abbia soddisfatto, in base ai soli periodi di contribuzione accreditati in virtu' della legislazione italiana, i requisiti richiesti da tale legislazione per la erogazione delle prestazioni in caso di tubercolosi, saranno presi in considerazione, nella misura necessaria all'acquisizione del diritto, i periodi di contribuzione accreditati in base al Regime pensionistico del Canada. Le prestazioni in caso di tubercolosi saranno erogate esclusivamente durante la residenza nel territorio italiano.
Testo vigente dal 10 gennaio 1979
