[1]Articolo XVII.
[2]Le prestazioni di vecchiaia, per invalidita' ed ai superstiti, incluse le prestazioni per i familiari a carico che, in virtu' del presente Accordo, sono erogabili da una Parte nel territorio dell'altra Parte saranno erogabili anche nel territorio di un terzo Stato.
Testo vigente dal 10 gennaio 1979
