[1]Articolo XVIII.
[2]Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le prestazioni per invalidita', le prestazioni di vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, le prestazioni per i figli e le prestazioni in caso di morte acquisite in virtu' della legislazione di una delle due Parti non saranno soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il solo fatto che il beneficiario risieda nel territorio dell'altra Parte e saranno erogabili nel territorio dell'altra Parte.
Testo vigente dal 10 gennaio 1979
