Il certificato di poverta' sara' rilasciato al richiedente dalle autorita' del luogo di residenza abituale se risiede nel territorio di uno dei due Paesi. Tale certificato sara' rilasciato dall'autorita' diplomatica o consolare del suo Paese, territorialmente competente, se l'interessato risiede in un Paese terzo. Se l'interessato risiede nel Paese in cui e' presentata la domanda, potranno essere assunte ulteriori informazioni presso le autorita' del Paese di cui egli e' cittadino.

Testo vigente dal 5 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art13 · fonte su Normattiva