In caso di urgenza, a richiesta delle autorita' competenti dello Stato richiedente, si procedera' all'arresto provvisorio in attesa dell'arrivo della domanda di estradizione e dei documenti menzionati al secondo comma dell'articolo 21. La domanda di arresto provvisorio sara' trasmessa alle autorita' competenti dello Stato richiesto sia direttamente per via postale o telegrafica, sia attraverso la Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol), sia con ogni altro mezzo, a condizione che ne rimanga una traccia scritta; sara' nello stesso tempo confermata per via diplomatica; essa dovra' menzionare l'esistenza di uno dei documenti previsti al secondo comma dell'articolo 21 e vi dovra' essere manifestata l'intenzione di inviare una domanda di estradizione; in essa dovra' pure farsi menzione della infrazione per la quale l'estradizione e' richiesta, del tempo e del luogo dove questa e' stata commessa, nonche' dei connotati, piu' precisi possibile, dell'individuo reclamato. L'autorita' richiedente sara' informata, senza indugio, del seguito dato alla sua domanda.
Testo vigente dal 5 aprile 1974
