Si potra' porre fine all'arresto provvisorio se, nel termine di trenta (30) giorni dall'arresto, il Governo richiesto non avra' ricevuto uno dei documenti menzionati al secondo comma dell'articolo 21. La liberazione non esclude l'arresto e l'estradizione se la domanda di estradizione perviene successivamente.

Testo vigente dal 5 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art23 · fonte su Normattiva