1. - La domanda di estradizione e' inoltrata per via diplomatica. 2. - A sostegno della domanda e' prodotto: (a) l'originale o la copia autentica della sentenza di condanna o del mandato di arresto, ovvero di qualsiasi altro atto avente la stessa efficacia e rilasciato nelle forme prescritte dalla legge dello Stato richiedente; (b) una descrizione dei fatti per i quali l'estradizione e' richiesta. Il tempo e il luogo della loro perpetrazione, la loro qualificazione giuridica ed i riferimenti alle disposizioni di legge loro applicabili vi saranno indicati il piu' esattamente possibile; (c) una copia delle disposizioni di legge applicabili; (d) i dati segnaletici, il piu' precisi possibile, dell'individuo richiesto ed ogni altra indicazione idonea a determinare la sua identita' e la sua nazionalita'.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;500~art7 · fonte su Normattiva