Le persone di cui e' richiesta la testimonianza sono convocate nelle forme previste dalla legislazione dello Stato richiesto; in caso di mancata comparizione l'autorita' richiesta e' tenuta a prendere tutte le misure di coercizione previste della sua legge.

Testo vigente dal 5 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art42 · fonte su Normattiva