Le persone di cui e' richiesta la testimonianza sono convocate nelle forme previste dalla legislazione dello Stato richiesto; in caso di mancata comparizione l'autorita' richiesta e' tenuta a prendere nei confronti dei non comparsi tutte le misure di coercizione previste dalla sua legge in vista di costringerveli.
Testo vigente dal 21 maggio 1971
