Le persone di cui e' richiesta la testimonianza saranno invitate a comparire secondo la procedura del paese richiesto; se rifiutano di comparire l'autorita' richiesta dovra' usare i mezzi di coercizione previsti dalla legge del proprio paese.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art12 · fonte su Normattiva