RICHIESTE PER DIVENTARE PARTE CONTRAENTE Possono diventare Parti contraenti della presente Convenzione:

  • a)gli Stati membri del Consiglio;
  • b)Le Unioni doganali o economiche alle quali e' stata trasferita la competenza per la conclusione di trattati relativi a determinate o a tutte le materie disciplinate della presente Convenzione; e
  • c)qualsiasi altro Stato al quale il Segretario generale indirizzi un invito a tal fine conformemente alle istruzioni di Consiglio.

Testo vigente dal 11 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;87~convenzione-art11 · fonte su Normattiva