[1]1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea agisce in qualita' di depositario della presente convenzione.

[2]2. Gli Stati membri dell'Unione europea possono divenire Parti contraenti della presente convenzione depositando presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, una volta espletate le procedure interne richieste per l'adozione della presente convenzione.

[3]3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo che l'ultimo Stato membro firmatario ha dichiarato di aver espletato tutte le procedure interne necessarie per la sua adozione. Fino all'entrata in vigore, ogni Stato membro che abbia ottemperato a tali procedure puo' tuttavia dichiarare che applichera' la convenzione, nei suoi rapporti con gli Stati membri che hanno formulato la stessa dichiarazione, in relazione alle disposizioni cui si applica la presente convenzione.

[4]4. Tutti gli accordi amministrativi tra Stati membri, concernenti la ridistribuzione degli importi delle spese di riscossione in situazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione, sono sostituiti dalle disposizioni della presente convenzione a decorrere dalla data della sua applicazione tra gli Stati membri interessati.

Testo vigente dal 24 febbraio 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-02-03;7~convenzione-art7 · fonte su Normattiva