PER DIVENTARE PARTE CONTRAENTE 1. Ogni Stato o Unione doganale o economica che rispondano alle condizioni richieste puo' diventare Parte contraente della presente Convenzione:

  • a)firmandola senza riserva di ratifica;
  • b)depositando uno strumento di ratifica dopo averla firmata con riserva di ratifica; oppure
  • c)aderendovi dopo che la Convenzione ha cessato di essere aperta per la firma. 2. La presente Convenzione e' aperta a Bruxelles per la firma degli Stati e delle Unioni doganali o economiche di cui all'articolo 11 fino al 31 dicembre 1986 nella sede del Consiglio. Dopo tale data, sara' aperta per la loro adesione. 3. Gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il Segretario generale.

Testo vigente dal 11 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;87~convenzione-art12 · fonte su Normattiva