Ratifica ed esecuzione della convenzione sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e del protocollo di modifica
Art. 12 (Convenzione)
PER DIVENTARE PARTE CONTRAENTE 1. Ogni Stato o Unione doganale o economica che rispondano alle condizioni richieste puo' diventare Parte contraente della presente Convenzione:
- a)firmandola senza riserva di ratifica;
- b)depositando uno strumento di ratifica dopo averla firmata con riserva di ratifica; oppure
- c)aderendovi dopo che la Convenzione ha cessato di essere aperta per la firma. 2. La presente Convenzione e' aperta a Bruxelles per la firma degli Stati e delle Unioni doganali o economiche di cui all'articolo 11 fino al 31 dicembre 1986 nella sede del Consiglio. Dopo tale data, sara' aperta per la loro adesione. 3. Gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il Segretario generale.
Testo vigente dal 11 marzo 1989
