, ratifica ed adesione 1. Gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue Agenzie specializzate possono divenire Parti Contraenti alla presente Convenzione:

  • a)con firma senza riserva di ratifica;
  • b)depositando uno strumento di ratifica, dopo averlo firmato con riserva di ratifica;
  • c)depositando uno strumento di adesione. 2. Ogni Stato diverso da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, cui e' stato rivolto un invito in tal senso dal depositario su richiesta del Comitato di gestione, puo' divenire Parte Contraente della presente Convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore. 3. Ogni organizzazione d'integrazione economica regionale puo', in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, divenire Parte Contraente della presente Convenzione. Tale organizzazione, Parte Contraente della presente Convenzione, informera' il depositario riguardo alla sua competenza e su ogni cambiamento di quest'ultima rispetto alle materie previste dalla presente Convenzione. Per le questioni di sua competenza, l'organizzazione esercita i diritti ed adempie alle responsabilita' conferite dalla presente Convenzione agli Stati che sono Parti Contraenti della presente Convenzione. Gli Stati Membri dell'organizzazione, Parti Contraenti della presente Convenzione non sono abilitati ad esercitare singolarmente i loro diritti per le questioni di competenza dell'organizzazione e di cui il depositario e' stato informato, ivi compreso, tra gli altri, il diritto di voto. 4. La presente Convenzione e' aperta alla firma, dal 15 aprile 1994 fino al 14 aprile 1995 compreso, presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Dopo questa data, essa rimane aperta all'adesione.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;299~convenzione-art14 · fonte su Normattiva