1. - Ogni Stato membro del Consiglio e ogni Stato membro delle Nazioni Unite o delle sue organizzazioni specializzate potra' divenire parte contraente della presente Convenzione: (a) firmandola, senza riserva di ratifica; (b) depositando uno strumento di ratifica dopo averla firmata con riserva di ratifica; o (c) aderendovi. 2. - La presente Convenzione restera' fino ai 30 giugno 1969, presso la sede del Consiglio a Bruxelles, aperta alla firma degli Stati citati al paragrafo 1 del presente articolo. Dopo tale data, essa restera' aperta alla loro adesione. 3. - Ogni Stato non membro delle organizzazioni citate al paragrafo 1 del presente articolo, che abbia ricevuto un invito a tale scopo dal Segretario generale del Consiglio su richiesta delle parti contraenti, puo' divenire parte contraente della presente Convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore. 4. - Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-09;1104~art19 · fonte su Normattiva