Art. 14 (Convenzione)
DA PARTE DEI TERRITORI DIPENDENTI 1. Ogni Stato, sia nel momento in cui diventa Parte contraente della presente Convenzione, sia successivamente, puo' notificare al Segretario generale che la presente Convenzione si estende a tutti o a determinati territori le cui relazioni internazionali sono poste sotto la sua responsabilita' e che sono indicati nella notifica. Tale notifica ha effetto a decorrere dal 1› gennaio successivo al termine di dodici mesi come minimo e di ventiquattro mesi come massimo, rispetto alla data in cui il Segretario generale la riceve, a meno che non vi sia precisata una data piu' ravvicinata. Tuttavia, la presente Convenzione non puo' essere applicata a detti territori prima della sua entrata in vigore nei confronti dello Stato interessato. 2. La presente Convenzione cessa di essere applicabile al territorio designato alla data in cui le relazioni internazionali di tale territorio non sono piu' poste sotto la responsabilita' della Parte contraente oppure a qualsiasi data anteriore notificata al Segretario generale secondo le condizioni previste all'articolo 15.
Testo vigente dal 11 marzo 1989
