[1]Applicazione territoriale.

[2]1. Ogni governo puo', all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in qualsiasi momento in seguito, dichiarare mediante notifica trasmessa al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, che il presente Accordo e' reso applicabile a questo o quello dei territori di cui attualmente, ed ufficialmente, cura le relazioni internazionali, che il presente Accordo si applica ai territori indicati in detta notifica con decorrenza dalla data di quest'ultimo o dalla data in cui il presente Accordo entra in vigore per il governo in questione se e' posteriore alla notifica. 2. Ogni Parte contraente che desideri esercitare nei confronti di questo o quel territorio, di cui attualmente ed ufficialmente cura le relazioni internazionali, i diritti conferiti con l'articolo 3, puo' farlo trasmettendo al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite una notifica in questo senso all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione oppure in qualsiasi momento in seguito. Se il territorio che diventa membro a titolo individuale e' membro esportatore e non figura negli allegati A e C, il Consiglio gli attribuisce, se del caso un contingente di base che viene considerato come incluso nell'allegato A. 3. Ogni parte contraente che ha fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 puo', in qualsiasi momento in seguito, dichiarare con notifica trasmessa al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che il presente accordo non viene piu' applicato nel territorio indicato nella notifica ed il presente Accordo cessa di essere applicato a detto territorio a decorrere dalla data della notifica. 4. Quando un territorio al quale si applica il presente accordo a norma del paragrafo 1 diventa successivamente indipendente, il governo di detto territorio puo' entro 90 giorni successivi all'indipendenza dichiarare con notifica trasmessa al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che si assume i diritti e gli obblighi di parte contraente del presente accordo. Esso e' parte contraente del presente Accordo con decorrenza dalla data di questa notifica. Se detta parte e' membro esportatore e non figura negli allegati A e C, il Consiglio gli assegna, se del caso, un contingente di base che viene considerato come incluso nell'allegato A. 5. Il governo di un nuovo Stato che intende effettuare una notifica in conformita' al paragrafo 4, ma che non ha ancora avuto la possibilita' di espletare le procedure necessarie a tal fine puo' comunicare al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio. Questo governo rimane membro a titolo provvisorio fino a che non avra' effettuato la sua notifica a norma del paragrafo 4 o fino alla data di scadenza del termine di 90 giorni stabilite, se quest'ultima e' precedente.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1004~art71 · fonte su Normattiva