1. Ogni Parte contraente puo', sia al momento della firma senza riserva di ratifica, della ratifica o dell'adesione, sia successivamente, notificare al Depositario che la presente Convenzione si estende all'insieme o ad alcuni dei suoi territori le cui relazioni internazionali sono poste sotto la sua responsabilita'. Tale notifica ha effetto tre mesi dopo la data alla quale il Depositario la riceve. Tuttavia la Convenzione non puo' divenire applicabile ai territori designati nella notifica prima di essere entrata in vigore nei confronti della Parte Contraente interessata. 2. Ogni Parte Contraente che, in attuazione del paragrafo 1 del presente articolo, ha notificato che la presente Convenzione si estende ad un territorio le cui relazioni internazionali sono poste sotto la sua responsabilita', puo' notificare al Depositario, in conformita' con le condizioni previste all'articolo 31 della presente Convenzione, che tale territorio cessera' di applicare la Convenzione.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~art30 · fonte su Normattiva