Art. 14 (Convenzione)
1. Ogni Stato puo', al momento della firma, o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali la presente Convenzione verra' applicata. 2. Ogni Stato puo', al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, o successivamente, estendere l'applicazione della presente Convenzione, con dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e per il quale assicura le relazioni internazionali o per il quale e' abilitato a stipulare. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del precedente paragrafo potra' essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in detta dichiarazione, con notifica inviata al Segretario Generale. il ritiro avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
