Art. 1 (Protocollo di emendamento alla Convenzione)
[1](("PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONE SUL SISTEMA ARMONIZZATO DI DESIGNAZIONE E CODIFICAZIONE DELLE MERCI. (Bruxelles, 24 giugno 1986).
[2]Le Parti contraenti la Convenzione che ha istituito il Consiglio di cooperazione doganale firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 e la Comunita' economica europea, Considerando auspicabile che la Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983) entri in vigore il 1> gennaio 1988, Considerato che, a meno che l'articolo 13 di tale Convenzione non sia emendato, la data di entrata in vigore della predetta Convenzione rimarra' incerta, Hanno convenuto quanto segue:))
[3]((Articolo primo)) ((Il 1° comma dell'articolo 13 della Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983 (detta in avanti la 'Convenzione'), e' sostituito dal seguente: '1. La presente Convenzione entra in vigore il 1> gennaio immediatamente susseguente dopo per lo meno tre mesi dalla data in cui un minimo di diciassette Stati o Unioni doganali o economiche previste dall'articolo 11 qui di seguito l'abbiano firmata senza riserva di ratifica o abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, ma non prima del 1° gennaio 1988'.))
Testo vigente dal 5 aprile 1989
